Statuto

ARTICOLO 1
E’ costituita in conformità alle leggi vigenti l’“Associazione Trager Italia – integrazione psicofisica educazione al movimento”, denominata in forma abbreviata "A.T.I.", con sede in Via Guicciardini, 4 - 50125 Firenze (Presso l’abitazione della Sig.ra Claudia Baer). Tale associazione è l’unica proprietaria del nome e della sigla sopra citati, nonché licenziataria del segno raffigurato e della sua denominazione “Dancing Cloud” (che contraddistingue l’emblema) e delle sue eventuali successive elaborazioni, dei termini “Trager” e “Mentastica”dei quali hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati nella loro attività, finché perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dell’Associazione.

ARTICOLO 2
L’Associazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro, ha per oggetto il coordinamento, lo scambio e la diffusione dell'opera del dottor Milton Trager e la difesa degli interessi morali, professionali e sociali dei suoi membri. Si occuperà in particolare di:
a) raggruppare professionisti che abbiano seguito seminari di formazione Trager;
b) sviluppare e promuovere l’Approccio Trager attraverso l’organizzazione di seminari di formazione finalizzati alla qualificazione delle professionalità degli associati, o degli aspiranti tali, in un’ottica globale di miglioramento continuo e di diffusione a scopo didattico dell’opera del dottor Milton Trager;
c) fornire agli associati assistenza ed informazioni sui problemi connessi con la loro attività;
d) svolgere, in generale, ogni attività che sia nell’interesse degli associati, atta a proteggere l’originalità dell’Approccio Trager;
e) redigere ed aggiornare il registro degli iscritti, nonché sorvegliare la qualificazione degli stessi secondo i parametri previsti dai Regolamenti nazionali ed internazionali;
f) pubblicare un bollettino informativo periodico, testi, libri, opere multimediali e quanto altro utile alla promozione del metodo ed alla formazione professionale degli associati;
g) curare l’edizione, la traduzione o la sponsorizzazione di opere relative all’Approccio Trager;

L’Associazione raggiunge questi scopi mediante specifiche iniziative rivolte a:
- valorizzare la professione,
- regolamentare le condizioni generali dell’esercizio professionale da parte degli iscritti,
- indicare i requisiti di accesso e verificare il mantenimento dei requisiti in itinere,

nonché quanto altro sia necessario al conseguimento degli obiettivi sociali e ammesso dal Regolamento Associativo attuativo dello Statuto

ARTICOLO 3
L’Associazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo articolo 29.

ARTICOLO 4
L'Associazione è costituita da:
a) soci onorari senza diritto di voto,
b) soci professionisti, con diritto di voto,
c) soci aderenti, senza diritto di voto,
d) soci sostenitori, con diritto di voto.

ARTICOLO 5
Sono ammessi con la qualifica di soci onorari coloro che sono proposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo (qui di seguito chiamato CD), dal Collegio dei Probiviri o da uno dei soci professionisti ed eletti dalla stessa per acclamazione.

ARTICOLO 6
Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci professionisti, i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che svolgono la loro attività di Educatore Trager e che abbiano presentato documentazione d'idoneità come disposto dal Regolamento Associativo, attuativo dello Statuto.

ARTICOLO 7
Sono ammessi, dietro loro richiesta, con la qualifica di soci aderenti, persone o altre figure giuridiche interessate alle tematiche del Trager per motivi di studio, per interessi culturali ed altro. Potranno partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto.

ARTICOLO 8
Sono ammessi, con la qualifica di soci sostenitori, persone fisiche in iter formativo Trager che collaborano con l'Associazione contribuendo a sostenerne l'azione e la promozione mediante il pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua. Sono nominati dal CD.

ARTICOLO 9
L'ammissione all'Associazione in qualità di socio professionista prevede l'accettazione dello Statuto associativo, l'osservanza delle disposizioni concernenti la professione e le decisioni dell'Assemblea, il pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua, nonché il rispetto del Regolamento e delle condizioni generali dell’Associazione.

ARTICOLO 10
Il Regolamento Associativo, attuativo dello Statuto, è redatto dal CD con l’ausilio di esperti e consulenti di volta in volta invitati dal Presidente. Il regolamento è approvato dalla maggioranza dei presenti all’Assemblea costituita dagli aventi diritto al voto, in seduta unica. I soci raggruppati in Sedi Regionali esprimono il loro voto tramite la figura del proprio Rappresentante Regionale.

ARTICOLO 11
Il socio che intenda dimettersi deve inviare lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale, previo pagamento delle quote associative maturate. Il socio dimissionario non ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

ARTICOLO 12
I soci possono essere radiati dall'Associazione per morosità, per motivata indegnità, per attività contraria e/o nociva agli scopi dell'Associazione o per inosservanza del Codice Deontologico. L'esclusione od altri provvedimenti disciplinari saranno motivati e proposti dal CD al Collegio dei Probiviri che delibererà al riguardo con provvedimento “ex bono et aequo” inappellabile per le vie giudiziarie ordinarie.

ARTICOLO 13
Gli organi dell'Associazione sono:
a) - l'Assemblea Generale
b) - il Consiglio Direttivo
c) - il Presidente
d) - il Tesoriere
e) - la Commissione Soci
f) - il Collegio dei Probiviri
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, convoca l’Assemblea, la prima riunione del CD ed il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 14
Tutte le cariche statutarie sono aperte ai soli soci professionisti, fatta salva la possibilità da parte del CD di cooptare qualunque socio in qualità di consulente senza diritto di voto.

ARTICOLO 15
L'Assemblea Generale ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, dietro convocazione scritta del Presidente. Fra la convocazione dell'Assemblea ed il giorno della riunione devono intercorrere non meno di trenta giorni. Durante tale periodo, almeno cinque giorni prima della riunione, i soci professionisti possono far pervenire per iscritto al Presidente gli eventuali ulteriori argomenti che desiderano siano posti all'ordine del giorno: il CD è comunque tenuto ad iscrivere nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da almeno 1/10 dei soci con diritto di voto. L'Assemblea Generale può riunirsi su richiesta del CD, dei Revisori dei conti, di 1/4 dei soci con diritto di voto. In 1ª convocazione l'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentati per delega, almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto. In 2ª convocazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando è presente o rappresentato per delega almeno 1/6 dei soci con diritto di voto. In 2ª convocazione, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno 1/2 dei soci con diritto di voto. Fra la prima e la seconda convocazione non devono intercorrere meno di dodici ore e più di sette giorni. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati. In Assemblea hanno diritto di voto i soci professionisti e i soci sostenitori in regola con i pagamenti delle quote associative e contro i quali non penda alcun giudizio disciplinare. Ogni socio ha diritto ad un voto personale. In caso di impedimento, il socio può essere rappresentato da un altro socio con diritto di voto. Ogni socio con diritto di voto non può rappresentare per delega più di tre soci, fatti salvi i Rappresentanti Regionali per i quali valgono le condizioni indicate all'art.25.

ARTICOLO 16
L'Assemblea Generale Ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i Revisori dei Conti.
Inoltre delibera su:
a) il rendiconto della gestione sociale,
b) l'approvazione del bilancio preventivo,
c) la relazione annuale del Presidente,
d) la relazione finanziaria del Tesoriere,
e) la determinazione della quota di iscrizione e della quota associativa annua,
f) le questioni che riguardano la professione, l'attività dell'Associazione e quelle poste all'ordine del giorno
(basta indicare: gli argomenti all’ordine del giorno)
g) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione come: l'alienazione dei beni sociali, l'assunzione di obblighi di
carattere finanziario, ecc.,
h) la nomina dei soci onorari.

ARTICOLO 17
L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione con la presenza di un Notaio

ARTICOLO 18
Il CD dirige l'Associazione ed è composto al massimo da nove membri eletti dall'Assemblea Generale tra i soci professionisti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il CD elegge al suo interno: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

ARTICOLO 19
I compiti del CD sono:
1) convocare, nella persona del Presidente, l’Assemblea Generale e predisporre l'ordine del giorno,
2) informare l'Assemblea del lavoro svolto in attuazione dei programmi approvati,
3) redigere i rendiconti annuali e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea,
4) promuovere ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali,
5) dare esecuzione alle delibere della Assemblea.

ARTICOLO 20
Il CD si riunisce su convocazione del Presidente quando almeno quattro dei suoi membri ne facciano richiesta. Le sedute sono valide se sono presenti almeno quattro dei suoi membri, tra cui il Presidente, oppure in caso di suo impedimento, un Vice-Presidente. Il CD si riunisce di regola nella sede dell’Associazione; si può riunire in un altro luogo se indicato nell'avviso di convocazione e se nessuno dei suoi membri ha presentato opposizione. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei suoi membri, si procederà alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile. Le delibere sono prese a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'assenza ingiustificata di uno dei membri del CD a tre riunioni consecutive del CD equivale ad una lettera di dimissioni ed autorizza alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile. Le delibere del CD sono verbalizzate in un apposito libro. Il CD può consultare, per affari importanti ed urgenti, altri membri dell’Associazione o consulenti esterni; può nominare speciali commissioni operative o temporanee per lo studio e l'esecuzione di particolari compiti.

ARTICOLO 21
Il Presidente presiede il CD e l'Assemblea Generale. Egli rappresenta ad ogni effetto l'Associazione e sottoscrive con la sua firma per essa. Per questioni di particolare importanza può richiedere la firma di un altro membro del CD. In caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

ARTICOLO 22
Il Segretario cura la gestione organizzativa ed amministrativa dell’A.T.I., secondo le direttive del CD e del Presidente e svolge tutte le diverse funzioni attribuitegli dai Regolamenti. Provvede alla redazione dei verbali dell’Assemblea e del CD. Svolge inoltre tutti i compiti che gli sono appositamente delegati dal Presidente e dal CD.

ARTICOLO 23
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e redige annualmente il rendiconto ed il preventivo finanziario dell'esercizio sociale. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare. Il Tesoriere in carica ha il mandato per la gestione ordinaria dell’Associazione e dispone dei rapporti con gli Istituti Finanziari. Per la gestione straordinaria serve la delibera dell’Assemblea.

ARTICOLO 24
Oltre alla sede Nazionale, l’A.T.I. si può articolare in Sedi Regionali. Per la costituzione di una sede Regionale è indispensabile che alla stessa aderiscano almeno 5 soci professionisti. Al di sotto di tale numero, è possibile creare un accorpamento di Regioni. Il Rappresentante Regionale è scelto dal CD all’interno di una rosa di candidati presentata dalla Sede di competenza. La carica di Rappresentante Regionale è incompatibile con ogni altra carica sociale ed ha la durata di due anni, e coincidente con il rinnovo del Consiglio Direttivo. Detta carica potrà essere revocata prima della scadenza del mandato a seguito di richiesta scritta fatta al CD dalla maggioranza assoluta dei soci effettivi con diritto di voto della regione di competenza.

ARTICOLO 25
I Rappresentanti Regionali curano gli interessi dell’Associazione nella loro regione e danno assistenza, per quanto sia nelle loro possibilità ed in linea con le direttive dell’Associazione Nazionale, ai soci in essa residenti. I Rappresentanti Regionali organizzano con i soci della loro regione, assemblee regionali delle quali relazionano l’Assemblea, il CD. I Rappresentanti Regionali, sia in Assemblea generale ordinaria che straordinaria, rappresentano per delega i soci con diritto di voto della loro Regione compreso il loro. La carica di Rappresentante Regionale non è compatibile con altre cariche statutarie.

ARTICOLO 26
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea fra i soci con diritto di voto. E’ composto da tre membri effettivi più due supplenti, che durano in carica due anni e possono essere rieletti. La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale. Il Collegio dei Probiviri interviene in caso di controversia tra i soci e gli organi sociali. Esso interviene altresì, nelle controversie tra i soci, che abbiano stretto riferimento all'attività professionale. Le sue decisioni sono obbligatorie per le parti. Il Collegio dei Probiviri eroga le sanzioni disciplinari, ivi compresa l'esclusione, nei confronti dei soci, ai sensi dell’articolo 12.

ARTICOLO 27
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri tra i soci con diritto di voto, eletti dall'Assemblea. La loro carica ha la durata di due anni e sono rieleggibili. Ha il compito di sorvegliare e rivedere la gestione amministrativa e di riferire all'Assemblea.

ARTICOLO 28
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e dalle entrate straordinarie, nonché dai beni incorporati. Le entrate ordinarie sono rappresentate dalle quote di ammissione e dalle quote associative annue corrisposte dai soci. Le entrate straordinarie sono costituite dalle sopravvenienze attive di operazioni deliberate dal CD o dall'Assemblea Generale e da eventuali atti di liberalità di terzi. I beni incorporati sono rappresentati dai diritti che l'Associazione può conseguire dai suoi associati o da terzi. Il patrimonio è amministrato dal Tesoriere, il quale ne risponde, insieme ai Revisori dei Conti, di fronte all'Assemblea Generale ed al CD. Le azioni di responsabilità contro i membri del CD e contro i Revisori dei Conti, per i fatti connessi o le omissioni, sono deliberate dall'Assemblea Generale e sono esercitate dai nuovi membri del CD o dai Liquidatori dell'Associazione.

ARTICOLO 29
La delibera sullo scioglimento dell'Associazione è di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale Straordinaria. La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per deliberarvi. Se è deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea procede alla messa in liquidazione del patrimonio ed alla nomina dei Liquidatori; in caso di disaccordo sulla nomina di questi ultimi, si procede a norma del Codice Civile. L'attivo residuato dalla liquidazione sarà devoluto ed assegnato per scopi assistenziali o ad istituzioni culturali. Esso quindi non potrà essere ripartito tra i soci: eventuali passività saranno invece ripartite, pro quota, fra tutti i soci professionisti.

ARTICOLO 30
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme riguardanti le Associazioni, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

 
 
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